Cambia la mappa dello stop per le vetture inquinanti. A partire dal 15 ottobre 2015 la Regione Lombardia ha infatti disposto, ai sensi della d.G.R. n. 2578/14, che i provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli ad alta emissione di Pm10 si estendono anche ai Comuni ricadenti all’interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A (come definita dalla d.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605) per un totale di 570 Comuni lombardi, di cui a Brescia ben 50.
I limiti alla circolazione e le misure di contenimento del Pm10 si applicheranno quindi, oltre che a Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone VT, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno, Sarezzo e Villa Carcina, anche a Adro, Bedizzole, Calcinato, Calvagese, Castegnato, Cazzago, Chiari, Coccaglio, Cologne, Desenzano, Erbusco, Gavardo, Lonato, Mazzano, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Ospitaletto, Paitone, Palazzolo, Passirano, Polpenazze, Pontoglio, Prevalle, Puegnago, Roè Volciano, Rovato, Soiano, Urago e Villanuova. Il regime dello stop ai veicoli inquinanti si applica dal 15 ottobre fino al 15 aprile 2016. Il provvedimento riguarda i limiti di circolazione per alcuni veicoli più vecchi, finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell’aria.
Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, e sono relative agli autoveicoli a benzina Euro 0; veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel. Il fermo si applica all’intera rete stradale con esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale e gli svincoli autostradali. Sono esclusi dal fermo i veicoli elettrici, muniti di impianto a gas, a gasolio con sistemi di abbattimento delle polveri sottili; i veicoli di interesse storico o collezionistico, le macchine agricole, motoveicoli e ciclomotori a 4 tempi. La deroga vale per i mezzi per il trasporto di portatori di handicap. Sono altresì derogati i veicoli appartenenti a chi svolge funzione di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza e degli ambulanti.
La deroga riguarda anche i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica così come quelli dei lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro. Il divieto non si applica ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling) e ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da 75 euro a 450 (art. 27 LR n. 24/06). Resta vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale. I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
Roberto Manieri
Fonte: Giornale di Brescia