A decorrere dall’anno 2012 entra in vigore la nuova Imposta Municipale Propria più comunemente definita come IMU. Tale imposta sostituisce l’ICI e, contemporaneamente, costituisce a tutti gli effetti un nuovo tributo erariale. Rispetto all’ICI il calcolo dell’imposta è notevolmente più complicato in quanto il tributo riveste la doppia natura di locale ed erariale.
Chi deve pagare l’IMU?
- i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato nonché i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie);
- i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- i concessionari di aree demaniali;
- gli assegnatari di alloggi costruiti da cooperative edilizie a far data dall’ assegnazione degli stessi risultante dal verbale di consegna degli immobili.
Aliquote IMU per Gussago
Il Commissario Straordinario, con la delibera numero 7 del 21 marzo 2012, ha stabilito le seguenti aliquote IMU:
- Ordinaria: 7,6 per mille
- Abitazioni principali e pertinenze: 4 per mille
- Abitazioni (e relative pertinenze) soggetti con residenza in istituti di ricovero o sanitari: 4 per mille
- Aree fabbricabili: 7,6 per mille
- Terreni agricoli: esenti
- Fabbricati rurali strumentali: esenti
- Ex casa coniugale – coniuge assegnatario: 4 per mille
- Immobili assegnati IACP o a soci di cooperative indivise: 7,6 per mille
Come si calcola l’IMU
Il valore dell’imponibile è calcolato in modo diverso in base alla tipologia di immobile:
Valore=Rendita Catastale * CoefficienteRenditaCatastale * (1+PercentualeAumento)
I coefficienti di rendita catastale sono:
- 160 per tutti gli immobili di categoria A (tranne le A10) i C2,C6 e C7
- 140 per tutti gli immobli di categoria B, i C3,C4 e C5
- 80 per gli immobili di categoria A10 e D5
- 55 gli immobili di categoria C1
- 60 per tutti gli immobili di categoria D (tranne i D5)
- 135 per i terreni agricoli posseduti da soggetti non coltivatori o imprenditori agricoli e che non coltivano direttamente i terreni in oggetto
- 110 per i terreni agricoli posseduti e coltivati direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali
La percentuale di aumento è:
- 0,05 per i fabbricati
- 0,25 per i terreni
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Come si paga l’IMU?
Le scadenze per il versamento dell’ IMU sono:
- prima rata entro il 18 giugno 2012 per il versamento del 50% dell’imposta dovuta;
- seconda rata entro il 17 dicembre 2012 a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.
Solo per l’anno 2012 l’imposta per abitazione principale e per le relative pertinenze, oltre che essere corrisposta in due rate nelle modalità sopra indicate, può essere versata anche in tre rate:
- prima rata entro il 18 giugno 2012 per un importo pari ad un terzo dell’ imposta dovuta;
- seconda rata entro il 17 settembre 2012 per un importo pari ad un terzo dell’imposta dovuta;
- terza rata entro il 17 dicembre 2012 a saldo dell’imposta complessivamente dovuta.
I versamenti dell’ IMU possono essere effettuati solo con modello F24 (a decorrere dal 1° dicembre 2012, sarà possibile versare l’imposta anche tramite bollettino postale).
Qualora l’IMPORTO ANNUO risulti inferiore o uguale ad Euro 5,00 non si deve effettuare alcun pagamento.