IMU a Gussago, anno 2012

IMU

A decorrere dall’anno 2012 entra in vigore la nuova Imposta Municipale Propria più comunemente definita come IMU. Tale imposta sostituisce l’ICI e, contemporaneamente, costituisce a tutti gli effetti un nuovo tributo erariale. Rispetto all’ICI il calcolo dell’imposta è notevolmente più complicato in quanto il tributo riveste la doppia natura di locale ed erariale.

Chi deve pagare l’IMU?

  • i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato nonché i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie);
  • i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • i concessionari di aree demaniali;
  • gli assegnatari di alloggi costruiti da cooperative edilizie a far data dall’ assegnazione degli stessi risultante dal verbale di consegna degli immobili.

Aliquote IMU per Gussago

Il Commissario Straordinario, con la delibera numero 7 del 21 marzo 2012, ha stabilito le seguenti aliquote IMU:

  • Ordinaria7,6 per mille
  • Abitazioni principali e pertinenze4 per mille
  • Abitazioni (e relative pertinenze) soggetti con residenza in istituti di ricovero o sanitari4 per mille
  • Aree fabbricabili7,6 per mille
  • Terreni agricoli: esenti
  • Fabbricati rurali strumentali: esenti
  • Ex casa coniugale – coniuge assegnatario4 per mille
  • Immobili assegnati IACP o a soci di cooperative indivise7,6 per mille

Come si calcola l’IMU

Il valore dell’imponibile è calcolato in modo diverso in base alla tipologia di immobile:
Valore=Rendita Catastale * CoefficienteRenditaCatastale * (1+PercentualeAumento)

I coefficienti di rendita catastale sono:

  • 160 per tutti gli immobili di categoria A (tranne le A10) i C2,C6 e C7
  • 140 per tutti gli immobli di categoria B, i C3,C4 e C5
  • 80 per gli immobili di categoria A10 e D5
  • 55 gli immobili di categoria C1
  • 60 per tutti gli immobili di categoria D (tranne i D5)
  • 135 per i terreni agricoli posseduti da soggetti non coltivatori o imprenditori agricoli e che non coltivano direttamente i terreni in oggetto
  • 110 per i terreni agricoli posseduti e coltivati direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali

La percentuale di aumento è:

  • 0,05 per i fabbricati
  • 0,25 per i terreni

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Come si paga l’IMU?

Le scadenze per il versamento dell’ IMU sono:

  • prima rata entro il 18 giugno 2012 per il versamento del 50% dell’imposta dovuta;
  • seconda rata entro il 17 dicembre 2012 a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.

Solo per l’anno 2012 l’imposta per abitazione principale e per le relative pertinenze, oltre che essere corrisposta in due rate nelle modalità sopra indicate, può essere versata anche in tre rate:

  • prima rata entro il 18 giugno 2012 per un importo pari ad un terzo dell’ imposta dovuta;
  • seconda rata entro il 17 settembre 2012 per un importo pari ad un terzo dell’imposta dovuta;
  • terza rata entro il 17 dicembre 2012 a saldo dell’imposta complessivamente dovuta.

I versamenti dell’ IMU possono essere effettuati solo con modello F24 (a decorrere dal 1° dicembre 2012, sarà possibile versare l’imposta anche tramite bollettino postale).

Qualora l’IMPORTO ANNUO risulti inferiore o uguale ad Euro 5,00 non si deve effettuare alcun pagamento.

 

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