A partire dal 2007, la Fondazione Cogeme Onlus, espressione di 70 comunità locali, ha attivato e coordinato un percorso a servizio degli Enti Locali e degli amministratori per favorire progetti e buone pratiche di sostenibilità da recepire negli indirizzi per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PGT e VAS).
Il progetto, coordinato dal Prof. Maurizio Tira dell’Università degli Studi di Brescia, ha cercato di offrire una risposta alla domanda: come declinare la sostenibilità nelle comunità locali?
L’occasione storica è stata rappresentata dall’applicazione inizialmente faticosa della LR n. 12 dell’11/03/2005, la quale inserisce tra i principi ispiratori il principio di sostenibilità, inteso come “garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni”.
In ragione delle peculiarità di ciascun territorio e delle necessità di fornire indicazioni finalizzate, il progetto ha avuto come riferimento:
- la Franciacorta, per un totale di 20 Comuni;
- la Bassa Pianura, in particolare bresciana, ma non solo, per un totale di oltre 30 Comuni, che è stata a sua volta distinta in due sub-aree: la fascia del fiume Oglio e la Pianura.
I progetti, denominati rispettivamente “Franciacorta sostenibile” e “Pianura sostenibile”, sono stati condivisi dall’Assessorato al Territorio della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia, da ASL e ARPA e da Coldiretti e Confagricoltura, ed hanno portato alla definizione di indicatori comuni per le VAS e al monitoraggio ambientale coordinato, che ancora continua con il coordinamento e il sostegno della Fondazione e il coinvolgimento di 43 Comuni.
Nel 2010, inoltre, la Fondazione, raccogliendo le esigenze dei Comuni della Franciacorta per ragionare insieme su un modello di sviluppo sostenibile locale, ha favorito l’avvio e il coordinamento di un Piano strategico per l’area, che avesse al centro una progettualità condivisa pubblico-privata nelle azioni e negli investimenti necessari per i prossimi decenni.
Il Piano strategico “Terra della Franciacorta”, tuttora in corso, è stato avviato nel luglio 2012, a valle della definizione del perimetro della Franciacorta e dell’Accordo di collaborazione tra i 18 Comuni, approvato da oltre il 90% dei consiglieri comunali della Franciacorta.
Le istanze che seguono, dunque, distinte nelle due aree del territorio in cui opera la Fondazione Cogeme Onlus, rappresentano il frutto di questa visione e progettualità di area vasta per la gestione sostenibile del territorio.
ISTANZE
Nel seguito verranno sinteticamente illustrate nove istanze per la redazione della variante al PTCP provinciale, parzialmente basate su osservazioni rispetto alla struttura del PTCP vigente e parzialmente del tutto nuove.
Si tratta di istanze di valenza generale (non quindi riferibile a nessun Comune in particolare), ma specifiche per l’ambito della Franciacorta e condivise con i Comuni che hanno aderito al progetto strategico di iniziativa volontaria “Terra della Franciacorta”.
1. Identificazione dell’ambito della Franciacorta (FC) come Progetto Strategico d’Area
I Sistemi Urbani Sovracomunali costituiscono un riferimento importante per la pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e soprattutto per i Progetti Strategici all’interno del PTCP vigente.
I Progetti Strategici devono essere previsti quali strumenti di specificazione degli obiettivi generali del PTCP e devono poter costituire aggiornamento del PTCP stesso.
Vista l’importanza dello strumento, si propone che il territorio della Franciacorta, già oggetto di pianificazione strategica per iniziativa autonoma dei Comuni associati, costituisca un ambito territoriale riconosciuto per la sua peculiarità e come tale sia sottoponibile a progettazione strategica con efficacia di variante al PTCP.
A tal fine, qualsivoglia sia il nome che si intende dare ad aree con simili caratteristiche di omogeneità (sistemi urbani sovra comunali o altro), il progetto strategico specifica le previsioni del PTCP contestualizzandole ai luoghi e alla volontà delle comunità insediate.
Ove vigente, il progetto strategico d’area costituisce termine di verifica per la compatibilità dei PGT dei singoli Comuni.
Nel caso la dimensione dell’ambito sia tale da prefigurare rilevanza regionale, il Progetto Strategico può assumere la valenza di Piano Territoriale d’Area di cui al PTR regionale lombardo.
2. Proposta metodologica per l’identificazione degli ambiti agricoli strategici
Il territorio franciacortino, deve essere individuato come unitario Ambito Agricolo di interesse strategico, dotato di una propria specifica valenza territoriale e di un regime urbanistico-paesistico oculatamente calibrato, connotato da regole e criteri di trasformazione differenziati da quelli di altri ambiti territoriali della provincia e confacenti alle sue distinte peculiarità.
La Provincia, con l’adottata variante di adeguamento del PTCP del 2009, ha individuato gli “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”, ma non ha risolto esaustivamente la tematica.
Anzitutto, si deve rilevare che l’individuazione degli Ambiti in questione, seppur basata sull’analisi di elementi pertinenti, quali la carta pedologica e la carta degli usi dei suoli, risulta proposta senza il supporto istruttorio di uno studio specifico sulle aree veramente qualificabili come “agricole strategiche”, e cioè che abbiano una rilevanza anche dal punto di vista socio-economico, anche alla stregua di un’approfondita analisi delle aziende insediate.
In secondo luogo, l’individuazione degli ambiti proposti difetta all’evidenza di un effettivo criterio selettivo e di proporzionalità, tanto che l’insieme di tali ambiti viene a comprendere la parte assolutamente preponderante del territorio provinciale, e sostanzialmente tutta la sua componente agricola. Così, se tutto è formalmente dichiarato di interesse strategico, nulla finisce per esserlo davvero…
Le raccomandazioni espresse dalla Regione Lombardia nella deliberazione G.M. 19.9.2008 n. 8/8059 (“Criteri per la definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale”), sottolineano che “non tutti gli ambiti agricoli presentano specifiche peculiarità tali da essere definiti o riconosciuti come ambiti strategici”. Secondo l’indirizzo regionale, “Gli ambiti agricoli che la Provincia deve individuare non ricomprendono tutte le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, ma quelle parti del territorio (<<ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico>>) caratterizzate da elementi di particolare rilievo (…) in modo che, per il territorio restante, rimane pienamente salvaguardata la competenza primaria del Comune in ordine alla disciplina urbanistica, competenza affermata in linea di principio dalla l.r.12/05”. La Regione mostra dunque di essere pienamente consapevole che la salvaguardia dell’autonomia pianificatoria comunale è fatta salva soltanto se l’individuazione nel PTCP degli “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” è operata con rigore alla stregua dei seguenti criteri selettivi puntuali:
- il riconoscimento della particolare rilevanza dell’attività agricola;
- l’estensione e continuità territoriale di scala sovracomunale, anche in rapporto alla continuità e all’economia di scala produttiva e alla qualificazione di peculiari filiere e di produzioni tipiche;
- le condizioni di specifica produttività dei suoli.
La ricorrenza in concreto di tali requisiti deve essere accertata tenendo conto: della classe del valore agroforestale da individuarsi secondo il cd. modello Metland (come già applicato dagli studi del DICATA dell’Università degli Studi di Brescia); degli aspetti socio-economici del settore agro-silvopastorale comprensivi delle filiere agroindustriali; delle opportunità multifunzionali dell’agricoltura; della vocazione turistico-fruitiva dell’attività agricola (presenza di agriturismi, fattorie didattiche, etc…); degli studi relativi alla competitività dell’economia di settore; della ricognizione della presenza di valori ambientali connessi all’attività agricola e di connotazioni paesaggistiche dei contesti rurali caratterizzanti le diverse unità tipologiche del paesaggio; delle interferenze con aree urbanizzate e con infrastrutture e grandi impianti industriali ed energetici.
Il redigendo progetto strategico volontario “Terra della Franciacorta”, da parte dei Comuni, fornirà buona parte degli elementi prima enunciati, costituendo quindi anch’esso elemento di supporto alla identificazione di un unico ambito agricolo strategico per la Franciacorta.
Il PTCP deve quindi evidenziare l’ineludibile differenza fra ambiti agricoli di interesse strategico e ambiti agricoli, per così dire, “normali”.
Il difetto di un serio ed effettivo criterio selettivo nella individuazione degli Ambiti agricoli di interesse strategico comporta -come conseguenza inevitabile che nel PTCP adottato nel 2009 il territorio agricolo della Franciacorta sia “trattato” alla pari di qualsivoglia altro ambito agricolo provinciale, risultandone sostanzialmente disconosciuta la peculiarità di ambito territoriale di eccezionale produttività vitivinicola e di notevole valenza paesistica, come tale certamente meritevole di una specifica disciplina di promozione, salvaguardia e valorizzazione.
Dunque, bisogna inserire nel PTCP un corpo di “norme di valorizzazione, di uso e di tutela” (secondo la locuzione impiegata all’art. 15 comma 4 della L.R. n. 12/2005) adeguate rispetto alle particolari esigenze territoriali della Franciacorta; un corpo di prescrizioni e di direttive idonee ad orientare la pianificazione comunale dei Comuni della Franciacorta verso soluzioni
coordinate che garantiscano la tutela e la valorizzazione di alcuni connotati tipici della Franciacorta stessa e della sua realtà agricola-rurale, rafforzandone complessivamente l’”immagine”, la forza economica e l’attrattiva turistica.
Sotto tale aspetto il PTCP adottato non assolve la funzione di coordinamento che la legge gli affida e contestualmente non crea i presupposti per ulteriori specifiche azioni e per l’individuazione di un ambito da sottoporre a progettazione strategica. Bisogna infatti evitare, per esplicita volontà delle comunità insediate, il rischio di una pianificazione comunale frammentaria e disomogenea degli ambiti agricoli della Franciacorta e, conseguentemente, dell’instaurarsi di regole e di prassi urbanistico-edilizie immotivatamente differenziate da Comune e a Comune, la cui ricaduta non può che essere il dissolvimento progressivo dell’immagine territoriale e paesistica complessiva ed unitaria delle “Terre di Franciacorta” e dei loro prodotti, la perdita dei peculiari connotati tipici e l’arbitraria introduzione di fattori artificiosi di diversificazione del territorio considerato, correlati ad interventi episodici avulsi
dalla tradizione rurale locale…
Come già accennato, la mancata individuazione di un ambito da sottoporre a progettazione strategica ai sensi del’art. 16 delle NTA della variante di adeguamento del PTCP del 2009 è un’ulteriore riprova della mancata individuazione non solo di un carattere identitario specifico, ma anche di una volontà programmatoria che altrove trova invece l’interesse dell’Amministrazione provinciale, attività programmatoria atta a favorire la competitività dell’ambito, attraverso azioni coordinate di promozione (marketing) territoriale, anche al fine di reperire fondi europei, nazionali e regionali”.
Basti a questo proposito richiamare un altro atto di pianificazione di area vasta di rilevanza strategica, il Piano Territoriale Regionale, approvato nel 2010, il quale nel Documento di Piano identifica la Franciacorta come una identità territoriale specifica del Sistema territoriale pedemontano (paragrafo 2.2.3).
3. Soglie dimensionali per l’obbligo di verifica sovracomunale delle rilevanti trasformazioni territoriali
In molte provincie esistono soglie oltre le quali le trasformazioni territoriali rilevanti vanno decise con conferenze dei servizi obbligatorie e in genere trattate con attenzioni ambientali particolari.
Come in altri casi di Piani territoriali di coordinamento, quando il singolo Comune intenda utilizzare nel proprio PGT previsioni di consumo del suolo superiori a soglie dimensionali definite dal progetto strategico d’area “Terra della Franciacorta” (ed aggiornabili da ulteriori progetti strategici d’area), il singolo Comune promuoverà un’intesa diretta con la Provincia circa la localizzazione degli insediamenti a carattere sovracomunale. La Provincia esprimerà il proprio parere vincolante dandone comunicazione ai Comuni dell’ambito.
La Provincia, in caso di istruttoria preliminare con esito favorevole, indirà una conferenza di concertazione, estesa ai Comuni interessati dall’ambito, che sarà di massima articolata, in una fase di presentazione ed in una di approfondimento degli elementi tecnici.
La conferenza dei Comuni dell’ambito esprimerà a maggioranza il suo parere di tipo consultivo proponendo, eventualmente, le modifiche che riterrà opportune.
L’intesa, una volta acquisito il parere favorevole della Conferenza di concertazione, dovrà essere stipulata tra il Comune interessato e la Provincia la quale, in sede di parere vincolante sul PGT o sulla variante al PGT del medesimo Comune, dovrà attenersi all’intesa sottoscritta.
Le intesse possono riguardare:
- localizzazione della trasformazione
- estensione della trasformazione
- dotazione di mitigazioni ambientali
- regole compensative
- ….
4. Applicazione della perequazione d’area: oneri scaricabili su diversi Comuni
Si propone che, nel caso di trasformazioni territoriali di cui al paragrafo precedente (ovvero per cui è richiesta l’intesa), la conferenza dei servizi possa anche stabilire modalità di ripartizione degli oneri di urbanizzazione secondari e di eventuali “standard di qualità” tra i Comuni “di fatto” interessati dalle trasformazioni territoriali che superano le soglie dimensionali per le intese stabilite in sede di approvazione del piano, di concerto con la conferenza dei sindaci.
Ciò al fine di introdurre una qualche compensazione (seppur parziale) per i Comuni che subiscono l’impatto sociale ed ambientale delle trasformazione stesse.
In questi casi, la determinazione degli oneri – la quale risponde alle specifiche normative comunali – dovrà essere oggetto delle intese stesse.
La ripartizione degli oneri e il meccanismo stesso della perequazione d’area non potrà essere invocato dal Comune capoluogo di Provincia e da quei Comuni che sono stati interessati, nei dieci anni precedenti l’approvazione del PTCP, da trasformazioni territoriali di dimensioni per cui oggi sarebbe prevista l’intesa.
5. Target esplicito su trasformazione del suolo
Sempre più paesi a noi vicini si stanno orientando verso un target di consumo di suolo (si vedano la Germania e la Svizzera in particolare) da raggiungere in fasi temporali progressive.
Pare opportuno valutare la imposizione di tale target anche nel PTCP della Provincia di Brescia, quale elemento a valere su tutto il territorio e con declinazioni specifiche per gli ambiti da sottoporre a pianificazione strategica.
Nel caso della Franciacorta, si propone di adottare un target specifico, con soglie a 2020 e 2050.
Se si applicasse il target tedesco al 2020, ovvero 30ha/g, e lo si rapportasse all’estensione territoriale della Provincia di Brescia, si dovrebbe stabilire un target di 0,6ha/g di consumo, contro i 2,3 ha/g degli ultimi dieci anni.
Nel caso della Franciacorta si propone che sia il piano strategico d’area “Terra della Franciacorta” (ed ulteriori progetti strategici d’area) ad adottare un target specifico, con soglie a 2020 e 2050.
Sempre a titolo esemplificativo, se si adottasse anche per la FC il target tedesco parametrato al territorio, si dovrebbe stabilire una soglia di 321 mq/g fino al 2020.
Il target sarà perseguito attraverso le intese di cui al punto precedente.
Tali intese saranno anche valide ai fini della VAS (di cui ad un punto successivo).
6. Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
L’identificazione degli ambiti da assoggettare a PLIS nel territorio provinciale è talvolta lunga e macchinosa e non di rado cozza contro altre previsioni contenute nel quadro del coordinamento provinciale.
Il PTCP può quindi costituire documento di inquadramento per il riconoscimento speditivo di aree da promuovere a PLIS.
La predefinizione degli ambiti in cui i Comuni possono fare richiesta di riconoscimento di PLIS, pur non impedendo ulteriori iniziative, assolve l’onere di dimostrare la sostenibilità della proposta.
7. La componente paesistica e i vincoli ex D.Lgs. 42/2004
La variante di adeguamento del PTCP del 2009 era anche carente per ciò che riguarda i contenuti inerenti alla tutela del paesaggio. Ai sensi dell’art. 77 della L.R. 12/05 e dell’art. 145 D. Lgs. n. 42/2004 la Provincia deve adeguare il PTCP “ agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR ai sensi dell’articolo 76, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggior definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR”. Inoltre, deve individuare le “previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del PTR” ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 12/2005.
Appare di fondamentale importanza il ruolo assegnato alla Provincia in vista dell’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dalla pianificazione paesaggistica regionale. Mentre in passato la Provincia e gli altri enti locali erano chiamati soltanto ad adeguarsi alle previsioni contenute nei piani paesaggistici, oggi ad essi è attribuito un ruolo attivo nella conformazione del territorio ai fini paesaggistici, ruolo che deve opportunamente esplicarsi mediante la necessaria precisazione dei contenuti di vincoli, degli obiettivi di tutela e dei criteri di gestione dei vincoli stessi, fino alla fissazione di vere e proprie prescrizioni conformative specifiche di salvaguardia paesaggistica (è significativo che l’articolo 145 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 si curi di chiarire che i limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo).
La variante adottata al PTCP nel 2009 non ha colto l’occasione offerta dalla nuova legge e, limitandosi ad una prospettiva di adeguamento alle previsioni regionali, non si sia curata di pervenire ad una quanto mai auspicabile specificazione dei contenuti dei vincoli paesaggistici ad un livello di maggior dettaglio, specificazione in vero indispensabile per agevolare una più consapevole pianificazione comunale. L’eccessiva genericità ed indeterminatezza dei contenuti dei vincoli ambientali paesaggistici, che pur gravano su gran parte del territorio lombardo e bresciano (con conseguente incertezza in merito agli interventi ammissibili o incompatibili), costituisce infatti una inaccettabile ragione di incertezza circa l’effettivo regime di trasformazione urbanistico-edilizia di vasti ambiti territoriali. Affinché la pianificazione del territorio comunale ad opera dei PGT possa aver luogo senza rischi di arbitrarietà, è indispensabile che il compito di una puntuale definizione del contenuto di vincoli paesaggistici sia pienamente assolto o dalla Regione Lombardia in sede di redazione del PTR o, in subordine, dalla Provincia in sede di adeguamento del suo PTCP. Un efficace coordinamento tra pianificazione urbanistica e pianificazione paesaggistica presuppone che quest’ultima
pervenga finalmente a riempire di contenuti concreti i vincoli ambientali paesaggistici, indicando senza fumose astrazioni (e ad una accettabile scala di dettaglio) quali valori ambientali e paesaggistici si intendono realmente salvaguardare e valorizzare e, correlativamente, quali interventi di trasformazione siano compatibili con tali finalità di salvaguardia.
La concreta specificazione dei contenuti del vincolo paesaggistico e la fissazione di precise prescrizioni di tutela e di criteri di gestione assolve ad un ruolo centrale non solo nella funzione di coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale, ma anche ai fini di una corretta ripartizione istituzionale delle responsabilità pianificatorie. Infatti, l’Ente che effettivamente perviene, in occasione della redazione dello strumento urbanistico (con valenza paesaggistica) di sua competenza, alla definizione del contenuto del vincolo
paesaggistico ad un livello di dettaglio e di concretezza tale da far emergere finalmente la distinzione giuridicamente fondamentale fra gli interventi di trasformazione ammessi e gli interventi non ammessi viene ad assumere una grave responsabilità ed un ingente rischio risarcitorio nei confronti dei proprietari incisi dal vincolo così specificato (per l’eventualità che tale specificazione risulti eventualmente illegittima, oltre che lesiva). Appare inaccettabile che tale responsabilità e che tale rischio siano accollati quasi esclusivamente in capo ai Comuni, cui residuerebbe in effetti il compito di individuare concretamente gli interventi di trasformazione incompatibili con la salvaguardia paesaggistico-ambientale, o attraverso la redazione del PGT o attraverso gli atti di gestione del vincolo (esame delle domande dirette ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica). Accollare ai soli Comuni tali rischi e tali incombenze significa depotenziare l’effettività della tutela e della valorizzazione paesistica del territorio, incrementando la probabilità di “risposte” pianificatorie comunali eccessivamente prudenti, “deboli” e – soprattutto- frammentarie e fra loro scoordinate.
Il PTCP della Provincia di Brescia, in coordinamento con il PTR regionale, deve assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici attraverso l’introduzione delle indispensabili “previsioni conformative di maggior definizione”, auspicabilmente calibrate sulla base della attenta ricognizione delle caratteristiche specifiche del territorio e delle sue variegate articolazioni.
Appare dunque indispensabile che l’approvazione della variante al PTCP sia condizionata ad un previo sostanziale adeguamento del medesimo ai contenuti del nuovo PTR Lombardo e, con l’occasione, ad un opportuno intervento di integrazione diretto all’introduzione delle “ulteriori previsioni conformative di maggior definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR”.
La concreta specificazione dei contenuti del vincolo paesaggistico e la fissazione di precise prescrizioni di tutela e di criteri di gestione assolve ad un ruolo centrale nella funzione di coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale e, in definitiva, nella salvaguardia delle identità paesistiche territoriali.
L’ambito territoriale della Franciacorta, nella sua ricca componente agricola e paesistica, costituisce nel suo insieme un ambito che esprime elevati valori paesaggistico-ambientali, correlati alla tradizione rurale ed alla produzione agricola e connotati da tratti Comuni tipici e peculiari, meritevoli di essere valorizzati attraverso una disciplina pianificatoria organica e
differenziata da quella riservata ad altri ambiti provinciali, pur a prevalente destinazione agricola. Non si tratta di rivendicare il formale riconoscimento di un qualche primato della Franciacorta sugli altri ambiti agricoli provinciali, bensì di evidenziare la specificità dell’identità territoriale franciacortina, la cui peculiarità deve essere riflessa anche dal PTCP.
In tale ambito territoriale si coniugano in modo emblematico e virtuoso i valori economici della produzione agricola, specialmente vitivinicola e i valori paesaggistici della tradizione rurale, così che gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei primari interessi ambientali e paesistici possono perseguirsi senza frustrare le esigenze di sviluppo socio-economico della zona.
Se si considera la “Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle componenti del paesaggio della Provincia” contenuta nell’Allegato I alle N.T.A. del PTCP adottato nel 2009, si deve rilevare che difetta una disciplina espressamente riferita alla Franciacorta. Alle terre di Franciacorta è genericamente riferibile la disciplina avente per oggetto generale le “Colture specializzate- Vigneti” entro la normativa inerente le “Componenti del paesaggio agrario e della antropizzazione colturale”. Soprattutto, gli indirizzi di tutela appaiono evanescenti e privi della indispensabile concretezza e precisione. Appare emblematica la definizione degli indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete, ove si raccomanda genericamente di porre “attenzione” nella posa dei sostegni degli elettrodotti e nella localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni, senz’alcuna ulteriore indicazione; e dove si raccomanda di conformare l’installazione degli elettrodotti e dei ripetitori radiotelevisivi ai “criteri di compatibilità paesistica”, come se non spettasse anche alla Provincia ed al PTCP il compito di concorrere alla definizione e specificazione di tali criteri… Analogamente inadeguati ed indeterminati appaiono gli indirizzi per il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati, nuovi ed esistenti, ove i richiami all’immagine originaria dell’architettura tradizionale locale nonché agli episodi preesistenti della tradizione specifica risultano vacui, siccome disancorati da riferimenti esemplificativi specifici.
Spetterebbe al PTCP, di concerto con le comunità insediate nell’area, l’importante funzione di stabilire linee di indirizzo più concrete ed attuabili, coordinando la pianificazione dei Comuni della Franciacorta verso la redazione di PGT che contengano alcune regole di trasformazione del territorio agricolo idonee a garantire, nel medio e lungo periodo, la conservazione e il rafforzamento dell’immagine paesaggistica-rurale caratteristica delle terre di Franciacorta.
8. Valutazione ambientale strategica d’area
Anche in conseguenza delle considerazioni su esposte, si propone che il PTCP specifichi le modalità di conduzione delle conferenze di valutazione per la VAS e proponga le modalità di redazione della VAS d’area vasta, estesa ai Comuni dell’ambito della Franciacorta che autonomamente vogliono operare una VAS d’area vasta (sovraccomunale).
La valenza strategica di tale azione è coerente con il monitoraggio ambientale d’area di cui alla premessa e con le intese per le trasformazioni più rilevanti.
In particolare si chiede che il PTCP riconosca la valenza della VAS d’area in assolvimento dei compiuti previsti dalla L.R. 12/05, assorbendone gli effetti anche in assenza di un PGT (in particolare di un Documento di Piano) sovraccomunale .
9. Norma generale
Le previsioni di localizzazione di attività impattanti (cave, discariche, ecc.) eventualmente interessanti l’ambito della Franciacorta, potranno essere attuate solo se contenute anche nel Progetto Strategico d’area “Terre di Franciacorta” (ed ulteriori progetti strategici d’area) che – esplicita volontà regionale – costituisce elemento vincolante il parere provinciale di compatibilità dei PGT.
Lo stesso deve valere per le previsioni di grandi infrastrutture di mobilità.